Il testamento: ultimi desideri e volontà dei propri cari. Ma quanti tipi di testamento esistono?

 

Immagine disponibile su www.pexels.com

La morte non è un argomento facile da affrontare, non solo per l’idea triste che l’accompagna ma soprattutto perché dire addio ad una persona cara è sicuramente una delle prove più complesse che siamo chiamati a sostenere nel corso della nostra vita. Entrano in scena le immagini di attimi felici, rappresentati da pensieri affettuosi o da oggetti materiali che vengono tramandati nel ricordo di chi non c’è più. Proprio questa seconda ipotesi è presa in considerazione dal legislatore, il quale offre l’opportunità di stabilire come suddividere, dopo la morte,i propri beni materiali. In altre parole, la legge prende a cuore l’ipotesi di distribuire, secondo i desideri manifestati in vita, i nostri beni per il momento in cui non ne potremmo più disporre, evitando così eventuali conflitti e agevolando gli eredi nella ripartizione patrimoniale. L’atto che consente di esprimere tale volontà prende il nome di testamento.

La nozione giuridica del testamento è racchiusa nell’articolo 587 del codice civile: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Il nostro ordinamento conosce diversi tipi di testamento, il più diffuso tra tutti è sicuramente il testamento olografo che si caratterizza per la presenza di alcuni elementi essenziali:

  1. Deve essere scritto dal testatore di proprio pugno. Basta avere a disposizione semplicemente un foglio di carta e una penna, senza richiedere l’intervento del notaio o di qualsiasi altro esperto in materia legale.
  1. Deve presentare una data certa costituita dall’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. È ammessa anche la data che fa riferimento ad una festività civile o religiosa, o ad un giorno particolare per il testatore (ad es. il giorno del compleanno). Nel caso di data impossibile, si pensi all’inesistente 30 febbraio, il testamento si considera privo del requisito in esame.
  1. Deve essere sottoscritto. La firma ha l’obiettivo di attribuire la paternità al suo autore, pertanto essa deve seguire le varie disposizioni testamentarie, non precederle. Si sottolinea che la sottoscrizione non deve necessariamente presentare nome e cognome, potendo contenere la sola iniziale del prenome, consistere in un diminutivo o anche in un soprannome, purché permetta di far riconoscere il testatore.

In verità, va detto che questa forma di testamento può presentare numerosi inconvenienti in quanto il documento recante le ultime volontà potrebbe essere smarrito o, nella peggiore delle ipotesi, distrutto. Vi è anche il rischio che il suo contenuto possa essere modificato da atri soggetti.

Un’altra tipologia di testamento, anche se non molto utilizzata, è costituita dal testamento segreto. La segretezza risiede nel fatto che il notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse. Esso viene consegnato al notaio già sigillato o viene sigillato al momento della consegna in presenza di due testimoni.
Può essere scritto dal testatore di proprio pugno e sottoscritto in calce, ma è valido anche se scritto da terzi o con il computer, purché sia firmato in ogni foglio. E’ valido anche se non reca alcuna data. Inoltre è previsto che il testatore possa ritirarlo in ogni momento dalle mani del notaio presso il quale si trova. In tale occasione il notaio dovrà redigere un verbale di restituzione sottoscritto dal medesimo, dal testatore e da due testimoni.

Chi vuole tutelarsi in misura efficace, può scegliereil testamento pubblico. Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un notaio, il quale, in presenza di due testimoni, metterà per iscritto le volontà dichiarate. Dovranno esser presenti quattro testimoni quando il testatore non sappia leggere e scrivere oppure sia muto, sordo o sordomuto: in tali ipotesi è richiesta anche la presenza di un interprete. La riservatezza del testamento pubblico è garantita dalla circostanza che le volontà espresse vengono portate a conoscenza dei terzi, ad opera del notaio, solo alla morte del testatore.

Esistono anche dei testamenti che vengono definiti “speciali”. E’ possibile redigere un testamento speciale qualora ricorrano le  seguenti condizioni:

  • Malattia, calamità e infortuni: se il testatore si trova in un luogo in cui è diffusa una malattia contagiosa, oppure vi è una calamità naturale o un infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace, dal sindaco o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni.
  • Durante un viaggio su nave: in tale ipotesi il testamento può essere ricevuto dal comandante della nave stessa. Il testamento ricevuto su nave, deve essere redatto in due originali in presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, da colui che lo riceve e dai due testimoni.
  • Operazioni belliche e servizio militare: il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare, o da un ufficiale della Croce Rossa, o da un ufficiale dell’Associazione italiana dei cavalieri del sovrano Ordine di Malta, in presenza di due testimoni.

Indipendentemente dalla forma prescelta, il legislatore prevede la possibilità di revoca o di modifica del testamento. Sono diverse le ragioni che in vita possono portare il testatore a cambiare idea sulla volontà di disposizione della futura eredità e, proprio per tale motivo, nessun testamento può essere considerato irrevocabile. Tuttavia, da questa libertà possono scaturire situazioni ambigue come l’ipotesi del doppio testamento.

In presenza di un doppio testamento la regola da seguire è quella dell’ordine cronologico: prevale il testamento redatto in epoca posteriore. Stabilire quale tra due testamenti sia stato scritto successivamente non è difficile visto che la data è un elemento essenziale.

Infine, la legge consente di revocare un testamento pubblico con un testamento olografo e viceversa. Ma qui un chiarimento è d’obbligo: la revoca può essere implicita o parziale. Implicita significa che si può dedurre dalle disposizioni del testamento posteriore anche se quest’ultimo non contiene una dichiarazione apposita che invalida il precedente. Al contrario, si parla di revoca parziale quando solamente alcune delle disposizioni contenute nel testamento posteriore risultano essere incompatibili con quelle del precedente.Un caso particolare è quello della revoca di diritto, la quale  scatta, ad esempio, quando ai tempi della redazione il testatore non sapeva di avere figli. D’altro canto si ricordi che la libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio. In altri termini, le disposizione testamentarie non possono ledere i diritti dei legittimari. Per fare un esempio, un genitore non può disporre a suo piacimento di tutto il patrimonio: un figlio, quindi, non può essere diseredato dal padre.

Infatti il patrimonio ereditario è costituito dalla porzione disponibile, della quale il testatore  può disporne a favore di chiunque; e di una parte indisponibile, detta quota di riserva o di legittima, la quale spetta per legge ai c.d. legittimari (coniuge, figli, genitori). In definitiva, in presenza del coniuge, di ascendenti e discendenti, l’entità della quota disponibile dipende dal numero e dal tipo di legittimari esistenti.

 

Marika StapaneMarika Stapane

Info

 

 

Bibliografia

Perlingieri, P. (2007), Manuale di diritto civile, Napoli, Edizioni scientifiche italiane

Bruno, M. (2011), Successione ereditaria, testamento e donazione, Roma, Buffetti

Sitografia

Diritti e risposte: per comprendere la legge in modo semplice: http://www.dirittierisposte.it/…/testamento_olografo_id1118…

Consiglio nazionale del notariato: risposte e consulenza: http://www.notariato.it/it/famiglia/testamenti

Portale informativo sul testamento e sulla successione: http://www.successione-testamento.it/testame…/testamento.asp

Diritto.it, sito web dedicato al diritto e alla normativa sulla successione legittima e testamentaria: http://www.diritto.it/…/24756-brevi-osservazioni-sulla-succ…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.