Stalking: nuovo reato; vecchie abitudini

 

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“Perseguita una vicina e le lancia una molotov in giardino: arrestato stalker”; “Distrugge l’auto dell’ex, non si rassegnava alla fine della loro storia”; “Perseguita l’ex chiedendole prestazioni sessuali”; “Per paura dell’ex smette di uscire ed andare a scuola: minorenne arrestato per stalking”; “Evade dai domiciliari per perseguitare l’ex”.

È facile oggi imbattersi in episodi di cronaca che parlano di atti persecutori e molestie da parte di ex fidanzati o vicini di casa. Un fenomeno a cui siamo ormai tutti tristemente abituati e che da circa vent’anni prende il nome di stalking.
Quello che forse non tutti sanno è che, nonostante l’estensione temporale e diffusione del fenomeno, lo stalking ha ricevuto dignità di fattispecie criminosa nel nostro Paese ed in Europa soltanto pochi anni fa – introdotto nell’ordinamento italiano all’art. 612bis c.p. col decreto “Maroni” (d.l. 11/2009 convertito con l. 38/2009).

Cos’è lo stalking

Il reato di stalking o atti persecutori consiste nella condotta reiterata di minaccia o molestia, tale da provocare un perdurante e grave stato di ansia o paura – o fondato timore per la propria o altrui incolumità – nella vittima. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, il reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, più eventuali aumenti di pena dati dalle aggravanti specifiche previste sempre dall’art. 612bis.
La novella del 2009, pur se in ritardo rispetto ai legislatori tedeschi e spagnoli (ma leggermente in anticipo sulla Francia) ha innegabilmente sopperito ad una necessità che era sentita da tempo, ponendo la dovuta attenzione ad un problema che fino a sette anni fa aveva tutt’altro che contorni tutt’altro che definiti. Antecedentemente alla novella, le ipotesi di condotta che ora rientrano di diritto nella fattispecie di stalking, erano infatti soltanto punibili singolarmente come molestia, ingiuria, violenza privata ed eventualmente lesioni.

Alcuni dati

Secondo i rapporti del ministero dell’interno, nel periodo che va dal 2012 al 2015 sono state circa 25.000 le vittime note di atti persecutori, di cui più del 70% di sesso femminile. I dati raccolti sono però rassicuranti, perché mostrano una netta decrescita del numero dei delitti commessi negli ultimi quattro anni, anche se rimane stabile la componente in gran parte femminile delle vittime. L’età media dell’autore degli atti persecutori è di 42 anni, contro i 38 delle vittime. Nel 33% dei casi vittima ed autore sono ex-coniugi ed hanno figli in comune. Più della metà degli atti persecutori viene commesso in un disperato tentativo di ricomporre un rapporto precedentemente concluso; nel circa il 20% dei casi invece è frutto di una vera e propria ossessione sessuale o psicologica nei confronti della vittima.

Condotta offensiva

La particolarità del delitto di stalking è la reiterazione nel tempo di più condotte che sommate tra di loro costituiscono dei veri e propri atti persecutori. Tali condotte prese singolarmente potrebbero anche non avere un alto grado di offensività, ma svolte in modo continuato possono assumere dei caratteri tali da provocare nella vittima gravi e perduranti disagi psichici. Capita spesso che la persona offesa si trovi costretta a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita, proprio per il timore nei confronti dello stalkere l’ansia che questi genera nella vittima. Recentemente è stato portato all’attenzione della Cassazione (Cass. Pen. Sez. V, n. 18473/2016) il caso di una ragazza che era arrivata al punto di dover frequentare di nascosto compagnie maschili, per paura di ritorsioni da parte dell’ex-fidanzato.
Secondo parte della giurisprudenza, per integrare la fattispecie degli atti persecutori è necessario che il grave stato d’ansia porti la vittima a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita, ed è soprattutto essenziale che il comportamento del soggetto offeso non assecondi in alcun modo la condotta del presunto stalker. In questo senso, una recente sentenza della Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, n. 9221/2016) ha escluso che le costanti telefonate da parte di un soggetto verso una ragazza potessero configurare un’ipotesi di atti persecutori, in quanto la ragazza non solo avrebbe nel tempo posto in essere atteggiamenti concilianti, come ad esempio rispondere al telefono, ma avrebbe anche organizzato un incontro per chiarire la situazione con l’insistente interlocutore.
Si potrebbe sostenere che rispondere costantemente al telefono ed arrivare ad organizzare un incontro chiarificatore per il solo motivo di far cessare l’attività di una persona, evidentemente sgradita, possa in realtà configurare di per sè un’ipotesi di cambiamento radicale delle proprie abitudini di vita, ma la Suprema Corte ha probabilmente preferito non addentrarsi troppo nell’argomento.

Prevenzione

Data la natura complessa e continuata della fattispecie di reato, si è reso necessario pensare a delle misure di prevenzione potenzialmente idonee a bloccare la condotta sul nascere, con tempi nettamente inferiori ad un’ eventuale pronuncia dell’autorità giudiziaria.
Le vittime di stalking possono accedere ad una speciale procedura di ammonimento nei confronti dell’autore degli atti offensivi, a cui si può ricorrere prima di proporre un’eventuale querela (entro sei mesi dall’ultimo atto persecutorio). La procedura si articola in tre passaggi di cui deve essere redatto verbale: una volta esposti i fatti, il Questore, ritenuta fondata la richiesta, raccoglie le informazioni necessarie e provvede ad ammonire oralmente l’autore dei fatti.
L’ammonizione, per quanto sia sostanzialmente niente più che una diffida a mantenere una condotta rispettosa della legge, conserva comunque un certo grado di cogenza nei confronti dell’autore, che qualora persistesse nella condotta offensiva sarebbe soggetto ad un aumento della pena in caso di condanna.Inoltre, a seguito di ammonizione il delitto diventa perseguibile d’ufficio e non più solo a querela del soggetto offeso.
Oltre al procedimento d’ammonizione, va ricordato che in sede processuale il giudice, ai sensi dell’art. 282ter c.p.p., può disporre il divieto di avvicinamento a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero l’obbligo di mantenere una determinata distanza da quei luoghi o dalla persona offesa. Oltre a questo può essere ordinato all’imputato di non comunicare in alcun modo con le persone offese.

Alcune ipotesi particolari: lo stalkingattraverso i social network e lo “stalking bancario”

Gli atti persecutori non hanno una forma tipica; la condotta offensiva può essere posta in essere utilizzando qualsiasi mezzo idoneo, tra cui anche sicuramente i social network. Recentemente, anche la Cassazione ha avuto modo di occuparsi del tema, mettendo in luce come alcune condotte – che prese singolarmente avrebbero scarsa portata offensiva – sarebbero idonee ad integrare il reato di stalking.
Nel caso di specie l’imputato era solito utilizzare una moltitudine di account diversi per controllare l’attività delle persone offese e seguirne gli spostamenti; arrivando anche ad ingiuriare e diffamare le vittime, provocando in loro un grave e perdurante stato d’ansia, limitando la loro capacità relazionale. La Cassazione ha in questo senso ritenuto di rigettare il ricorso dei legali dell’imputato, secondo i quali i messaggi pubblicati sul social networkin questione al massimo avrebbero potuto integrare il meno grave reato di diffamazione. Il reato di atti persecutori “tiene conto, così come già evidenziato, del fatto che viene in questione nella fattispecie di stalking la reiterazione delle condotte e non il singolo episodio che pur potendo in ipotesi integrare in sè un autonomo reato va letto nell’ambito delle complessive attività persecutorie” (Cass. Pen. Sez. V, 21407/2016).
In conclusione, vale la pena menzionare una proposta di legge recentemente presentata da Fratelli D’Italia per modificare l’art. 612bis ed introdurre un’aggravante speciale nel caso in cui le condotte poste in essere da istituti bancari, società finanziarie e di recupero crediti siano tali da esulare e superare i limiti che impone la legge. D’altronde, non sembra irrealistico pensare che anche le attività di recupero dei crediti possano creare nel debitore un grave e perdurante disagio psichico, come confermato anche da alcuni tristi fatti di cronaca nera degli ultimi anni.
La proposta sembra lodevole nell’intento, ma potrebbe risultare di difficile attuazione sul piano giudiziario. Le modalità di riscossione crediti sono per loro stessa natura idonee a provocare disagio psichico sul debitore, specie in quei debitori che vorrebbero pagare, ma non possono.
Inoltre, la fattispecie criminosa dello stalking è caratterizzata spesso da comportamenti che, anche presi singolarmente, sono comunque al di fuori di quello che comunemente viene ritenuto lecito fare. Le condotte messe in atto nell’attività di riscossione crediti sono invece il risultato di un diritto legalmente riconosciuto al creditore.
Per questo motivo sarebbe forse più opportuno prevedere una fattispecie delittuale ad hoc, invece che una mera aggravante del reato di stalking, che già soffre di un’ampia atipicità delle condotte.

matteo novacci

Matteo Navacci 

Info

Giurisprudenza e Normativa di riferimento

Cass. Pen. Sez. V, n. 21407/2016
Cass. Pen. Sez. III, n. 9221/2016
Cass. Pen. Sez. V, n. 18473/2016
D.l. 11/2009 (decreto Maroni) convertito con l. 38/2009

Sitografia

Romatoday.it – Articoli di cronaca nera: 

http://www.romatoday.it/cronaca/molotov-giardino-stalker-isola-sacra-fiumicino.html
http://www.romatoday.it/cronaca/arresto-stalker-via-pasquale-tola.html
http://www.romatoday.it/cronaca/tomba-di-nerone-perseguita-la-ex-prestazioni-sessuali.html
http://www.romatoday.it/cronaca/stalker-minorenne-tivoli.html
http://www.romatoday.it/cronaca/due-evasioni-stesso-giorno-santa-marinella.html

Ministero dell’Interno – Dati statistici: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/dati_aggiornati.pdf

Presutti, L. – L’ammonimento orale come strumento di prevenzione dello stalking. Neldiritto.it: http://www.neldiritto.it/appdottrina.asp?id=7565

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