“Ma ‘ndo vai se l’assicurazione per la ricostruzione post sisma non ce l’hai!”

 

Immagine di annca, disponbile su www.pixabay.com

  • 24 Agosto 2016, ore 3:40. Ad Amatrice, un paesino in provincia di Rieti, la terra trema.
  • 20 Maggio 2012 ore 4:03 Finale Emilia sobbalza sotto la forza distruttrice di un’ultima scossa più intensa di tutte quelle che nei giorni addietro l’avevano preceduta.
  • 6 Aprile 2009, ore 3.32 una scossa sismica di magnitudo 6.3 della scala Richter cancella per sempre Onna dalla cartina geografica.
  • Le 3:40, le 3:32, le 4:03. Di notte sempre e solo di notte la forza distruttrice della terra saluta l’alba di un nuovo giorno, spazzando via per sempre la vita fino a quel momento conosciuta.

Dal punto di vista etimologico la parola terremoto deriva da “terraemotus”(movimento della terra), un dato che, dal punto di vista concettuale, a tutto farebbe pensare tranne che al silenzio e all’immobilità; eppure quando la terra trema tutto resta sospeso e immobile per una manciata di interminabili secondi. Il crollo di una pietra, lo schianto di un solaio, le urla, la disperazione, sono episodi certamente rumorosi eppure vengono sovrastati dal silenzio. Il silenzio colpevole di chi ha speculato sui materiali, il silenzio attonito di chi realizza di aver perduto tutto, il silenzio del tipico “magna magna all’Italiana” che ingrossa il portafoglio di qualche amministratore locale con i fondi per la prevenzione antisismica, il silenzio dei soccorritori, che prima di adoperarsi, guardano attoniti uno scenario apocalittico, il silenzio di un telespettatore che guarda immobile ed impotente un televisore.

Il silenzio pusillanime del governo Monti che nel 2012, fa passare sotto banco il decreto legge n. 59/2012 (convertito in legge n.100 del 12 Luglio del 2012) secondo cui, a differenza del passato, in caso di terremoto, alluvione, o di ogni altra catastrofe naturale, lo Stato non sarà più obbligato a risarcire i danni ai cittadini.

Ma in tutto questo silenzio la fa da padrone un tamtam mediatico: niente assicurazione, niente soldi per la ricostruzione! E cosi, sedotti dall’ultimo scoop verità, consumato all’ombra di un monitor, come piccoli Adam Kadmon ci indigniamo dinanzi all’evidenza dell’ultimo complotto ardito dal governo Leviatano: falsificare i dati sismici e i gradi di magnitudo per esonerare lo Stato dall’onere di rifinanziare la ricostruzione post sismica. Ma c’è ben altro! Rumors ed indiscrezioni seducono gli animi dei più smaliziati fino al punto di affermare che l’informazione seria e coscienziosa di qualche sedicente testata giornalistica internazionale, non volendo proprio saperne di occultare la verità, diffonde, senza paura, i dati sismici reali. E così galvanizzati dalla voglia di smascherare un governo beccato con le mani in pasta, ci impegniamo a condividere l’ultimo “post verità” per permettere alla disinformazione di espandersi. Disinformazione si! Perché se è vero che nessuno ci ha detto dell’esistenza di questo decreto legge allo stesso tempo nessuno si è preoccupato di informarci che, quando questo decreto legge è stato convertito in legge, l’incriminato art. 2 rubricato «Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali» è stato abrogato. Ma procediamo con ordine nel tentativo di fare chiarezza.

L’articolo 2 del suddetto decreto legge prevedeva che «Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati […] possono essere estese […] le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati». Inoltre con un regolamento attuativo, da emanarsi entro i successivi 90 giorni di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e l’ISVAP (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), saranno definite le modalità ed i termini d’attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;

b) esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati;

c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato;

In sostanza venivano gettate le basi per una totale deresponsabilizzazione statale per i danni arrecati alle strutture private a seguito di cataclisma, con l’inevitabile conseguenza di lasciare campo libero al “far west” delle assicurazioni “volontarie” che ben presto sarebbero divenute obbligatorie al fine di garantire un’omogenea copertura assicurativa su tutto il territorio nazionale.

Il perché è di facile spiegazione: come ad oggi succede per l’RC auto, dove le tariffe assicurative variano in maniera esponenziale di regione in regione a seconda del numero dei sinistri stradali, allo stesso modo le tariffe assicurative post terremoto varierebbero notevolmente a seconda del “rischio sismico” di ciascun territorio, perché se è vero che bene o male l’Italia, nella sua totalità, è tutta un territorio sismico, allo stesso modo non si può dire che il rischio sismico di Milano sia paragonabile a quello di Campobasso. La conseguenza di tutto ciò sarebbe stata presumibilmente il rifiuto delle compagnie assicurative di stipulare polizze nelle c.d. zone ad alto rischio oppure “concederle” a prezzi da capogiro, pronostico non più di tanto fantasioso se si mantiene vivo il parallelismo con l’RC auto. Dunque, paradossalmente, gli unici cittadini in grado di premunirsi di una polizza volontaria a prezzi ragionevoli sarebbero proprio quelli che ne hanno meno bisogno; di contro, invece, coloro che abitano nelle “zone rosse” resterebbero privi di copertura. In questo scenario l’unico modo per ovviare alle sperequazioni sarebbe stato il passaggio da un’assicurazione su base volontaria ad una obbligatoria ad un costo che, a detta degli esperti, avrebbe potuto aggirarsi intorno ai 100 euro ad abitazione. Quella che a più voci è stata definita: una tassa sulla disgrazia!

Come abbiamo accennato precedentemente nel testo della legge 100/2012, emessa a seguito di conversione del decreto legge incriminato, l’articolo 2 non solo non è stato riprodotto ma è stato anche formalmente abrogato. Ad oggi, quindi, lo Stato farà fronte ai costi della ricostruzione utilizzando il fondo della protezione civile (fondo che nel suo ammontare ed i relativi vincoli di utilizzo vengono stabiliti nella c.d. legge finanziaria) in aggiunta agli aiuti stanziati dalla comunità europea proprio per supportare gli stati colpiti da calamità naturali.

Eppure bisogna constatare che la previsione di un’assicurazione post sisma è ormai una realtà concreta di molte legislazioni internazionali. Anche in Europa la stessa è presente nella maggioranza degli ordinamenti comunitari (si pensi alla Spagna o alla Francia) producendo effetti soddisfacenti tramite la previsione statale di tariffe e franchigie uniformi. Modelli assicurativi diversamente congegnati ma accomunati da un unico dato: la presenza dello Stato in veste di riassicuratore per quelle eccedenze di rischio alle quali il solo sistema privato non riesce a fare fronte.

In sostanza l’errore del nostro governo (se di errore si può parlare) non è stato quello di prevedere un sistema assicurativo in grado di allineare l’Italia al panorama internazionale, ma quello di prevedere frettolosamente “un sistema alla carlona” posticipando, potenzialmente sine die la risoluzione delle questioni pratiche e degli aspetti spinosi del problema.

Dipanata la matassa, non resta da chiedersi che cosa, dell’originale decreto legge, è rimasto in vigore. Al verificarsi dell’evento catastrofico il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con le regioni territorialmente interessare, dichiara lo Stato di Emergenza, dando formalmente l’avvio ad una task force orizzontale che vede coinvolti: lo Stato e gli enti locali, la protezione civile, la Croce Rossa Italiana, le forze armate, i vigili del fuoco e una sfilza di associazioni umanitarie. In questa fase il governo si fa carico di tutte le spese necessarie per il tempestivo intervento e per il ripristino di una situazione quanto più possibile vicina alla normalità. A differenza del passato, però, dove spesso lo stato di emergenza si protraeva per anni, ad oggi è previsto che lo stesso duri per un periodo non superiore a 60 giorni, prorogabile una sola volta per altri 40 giorni, allo scadere dei quali la direzione e il coordinamento per la ricostruzione post sismica vengono demandati alle amministrazioni locali, le quali per far fronte alla ricostruzione potranno contare sia sul “tesoretto” derivante dall’aumento delle imposte regionali sui carburanti nei limiti dello 0.5% per litro; sia sul fondo inscritto nel bilancio regionale a seguito di approvazione del piano regionale della Protezione civile.

Rileggendo le parole del celebre sismologo Charles Richter «non sono i terremoti che uccidono le persone, bensì gli edifici mentre cadono» alla luce dell’aspra critica di Nicola Casagli (geologo dell’Università di Firenze e presidente del comitato scientifico della Protezione civile) secondo il quale «100 giorni di presenza statale sono inutili se si tratta di piccoli eventi, mentre non bastano nemmeno a rendersi conto della situazione in caso di gravi fatti come il sisma in Emila Romagna» è inevitabile chiedersi se dietro l’apparenza di un sistema ben congegnato in grado di dosare bene forze e risorse centrali e locali, non si nasconda, nonostante la formale abrogazione della previsione di un regime assicurativo, l’intento di perseguire il medesimo obiettivo: uno Stato sempre meno responsabile!

Fabiana Confessore268893_2181360976595_1054428_n

Info

 

 

Bibliografia

Baldi, C. E. (2016), La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. Manuale critico ad uso delle amministrazioni e delle imprese, Maggioli Editore

Sitografia

Decreto legge 59/2012 del 15 Maggio http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-05-16&task=dettaglio&numgu=113&redaz=012G0081&tmstp=1337242292515

Legge del 12 luglio 2012 n.100 http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-07-13&atto.codiceRedazionale=012G0123&currentPage=1

La Protezione civile con la riforma lo Stato non risarcirà più per le calamità naturali http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/05/protezione-civile-con-la-riforma-lo-stato-non-risarcira-piu-per-le-calamita-naturali.php?refresh_ce=1  Con i relativi allegati http://static.ilsole24ore.com/DDA/7/13282177.PDF

Luigi Buzzacchi e Gilberto turati; Consumatori diritti e mercato: rischi catastrofali ed intervento pubblico http://www.consumatoridirittimercato.it/wp-content/uploads/2012/07/2010-02-rischi-catastrofali-e-intervento-pubblico-consumatori-diritti-e-mercato-14-n532870.pdf

Le polizze assicurative come strumento finanziario per il trasferimento del rischio sismico: stato dell’arte https://www.researchgate.net/profile/Lorenzo_Hofer/publication/282325778_Le_polizze_assicurative_come_strumento_finanziario_per_il_trasferimento_del_rischio_sismico_stato_dell’arte/links/560d31da08ae6cf681532afd.pdf

Roberto Scandone e Lisetta Giacomelli, Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli Studi Roma Tre. Catastrofi naturali: Previsione e prevenzione di http://www.scienze-ricerche.it/?p=4748

http://www.lettera43.it/economia/macro/sisma-se-lo-stato-non-paga_4367552877.htm

decreto legge 59 la nuova protezione civile http://www.osservatoriosuldoposisma.com/chi-siamo/chi-siamo/il-decreto-legge-59-e-la-nuova-protezione-civile

dati del terremoto in Abruzzo 2009https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Aquila_del_2009

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