Serial killer: folli o sani di mente?

 

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Noi serial killer siamo i vostri figli, i vostri mariti, siamo ovunque” – Theodore Bundy

Sempre più frequentemente si sente parlare dei serial killer ed il successo dei film e dei romanzi che vi sono dedicati conferma un crescente interesse dell’opinione pubblica nei riguardi di questi soggetti, autori di delitti efferati. Per fare un esempio, chi non ha mai visto il pluripremiato film Il silenzio degli innocenti (1991), basato sul romanzo del 1988 di Thomas Harris?

Una curiosità che forse non tutti sanno è che la tecnica del braccio ingessato, con la quale il personaggio di Buffalo Bill avvicinava le sue giovani vittime e le faceva salire sul furgone con il pretesto di farsi aiutare, è stata ispirata dal succitato Ted Bundy; il famigerato serial killer statunitense, che negli anni ’70 assassinò più di trenta donne. Le picchiava e le stuprava, talvolta anche post mortem, con una ferocia agghiacciante. Tuttavia, Nel romanzo “Un estraneo al mio fianco”, Anne Rule, sua amica e biografa, lo descrive come un uomo affascinante, carismatico e dotato di una mente arguta e brillante. Ted Bundy era laureato in Psicologia, era molto attivo politicamente, studiò Legge in carcere e difendendosi da solo al processo diede prova della sua spiccata intelligenza e di grandi capacità dialettiche (anche se questo non lo salvò dalla pena capitale).A questo punto, viene naturale chiedersi: Chi sono i serial killer? Si tratta di folli o sani di mente?

Cominciamo col rispondere alla prima domanda. Fino all’inizio degli anni ’80, si definiva “omicidio multiplo” l’uccisione di più vittime da parte del medesimo assassino. I primi ad utilizzare il termine serial killer furono gli agenti speciali del Dipartimento di Scienze Comportamentali di Quantico in Virginia, identificandolo con “chi uccide tre o più vittime, in luoghi diversi e con un periodo di intervallo emotivo tra un omicidio e l’altro, detto cooling off time; in ciascun evento delittuoso il soggetto può uccidere più di una vittima; può colpirla a caso oppure sceglierla accuratamente; spesso ritiene di essere invincibile e che non verrà mai catturato” (Holmes R. e J. De Burger,1988).Ebbero cura di distinguerlo dal mass murderer ovvero assassino di massa e dallo spree killer, cioè l’assassino compulsivo.

Già Newton nel 1992, uno dei massimi esperti americani di omicidio seriale, fece notare che questa tassonomia, non specificando la lunghezza del periodo di cooling off (periodo di raffreddamento), generava confusione tra le tre figure, trascurando, inoltre, tutti quegli assassini che venivano catturati dopo il secondo omicidio ma che, se lasciati liberi, avrebbero continuato ad uccidere. Allo stato attuale suddetta definizione è anacronistica, tende ad un’eccessiva semplificazione e non tiene conto della realtà oggettiva proposta dalla casistica internazionale. Nel corso degli anni, molti sono stati i tentavi di definizione dell’omicidio seriale. Tuttavia, non si riscontra omogeneità tra questi e quasi nessuno degli studiosi ha riferito la numerosità del campione di riferimento.

Si tratta di folli o sani di mente?

L’ interrogativo non è di poco conto, se si considera il diverso possibile epilogo della vicenda giudiziaria. Si ricordi che la legge considera, generalmente, un individuo responsabile delle proprie azioni criminali se possiede la capacità d’intendere e di volere al momento della commissione del reato.

Ai sensi dell’art. 85 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’ intendere e di volere”.

Ai fini della punibilità, pertanto, è necessario che il soggetto sia capace di intendere e di volere. Per “capacità di intendere” ci si riferisce al fatto che il soggetto, al momento della commissione del reato, sia consapevole del significato del gesto o del comportamento che sta mettendo in atto, mentre la “capacità di volere”, invece, è relativa alla capacità del soggetto di esercitare con piena volontà quel tipo di comportamento, senza vincoli o forze esterne che lo condizionino. Quando entrambe o anche solo una delle due vengono a mancare la persona non è imputabile e quindi non è punibile.

Alla luce di ciò, seppur affetto da un disturbo della personalità, non è detto che il serial killer non sia capace d’intendere e di volere al momento della commissione del reato. In altri termini, è ammissibile che al momento della commissione del fatto la persona possegga entrambe le capacità in quanto, nonostante le sia stato diagnosticato il disturbo, in quel momento esso non stava interferendo con le sua capacità di intendere e di volere. Per questo ciò che interessa al magistrato ai fini dell’imputabilità è la presenza di una forma di infermità che al momento del fatto sia stata di entità tale da alterare queste capacità.

Ted Bundy era affetto dal disturbo antisociale di personalità, comunemente inteso come “psicopatia”. Questa patologia mentale, tra le più complesse per quanto riguarda i disturbi della personalità, prevede in sintesi un comportamento drasticamente contrario alle norme socialmente condivise fin dalla tenera età (per poterlo diagnosticare, infatti, è necessario rilevare un disturbo della condotta con esordio prima del quindicesimo anno d’età). Queste persone non riescono a conformarsi a nessuna regola e sono disoneste in maniera abituale e continuativa. Aggressivi,violenti e incapaci di provare empatia, commettono costantemente atti devianti e sono del tutto privi di sensi di colpa. Tuttavia,la perizia giudiziaria dimostrò che era perfettamente consapevole dei suoi crimini e delle loro conseguenze, avendo una chiara e precisa intenzione di continuare ad agire nella sua maniera metodica e violenta. Non si rilevò alcuna interruzione di continuità nel suo comportamento, che rimase essenzialmente non-psicotico. La psicosi, infatti è una manifestazione di malattia mentale che si associa ad uno stato di coscienza compromesso, a deliri ed allucinazioni spesso bizzarri che sono presenti in maniera pressoché continua.

Nel caso in cui il serial killer sia affetto da psicosi si potrebbe eccepire il vizio totale o parziale di mente, così che, invece di essere condotto in carcere, verrebbe ricoverato e sottoposto ad un trattamento psichiatrico in una REMS (la residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza che ha sostituito l’ospedale psichiatrico giudiziario o OPG). Infatti, l’art. 88 c.p. afferma riguardo al vizio totale di mente: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e di volere”. Questo significa che le condizioni che determinano un’incapacità di intendere e di volere devono essere dovute ad uno stato di infermità: questo deve determinare uno stato mentale tale da annullare tale capacità, configurando così un vizio totale di mente. Dunque il soggetto in tal caso non sarebbe imputabile, ma se venisse ritenuto socialmente pericoloso ne verrebbe disposto il ricovero nelle strutture su menzionate (art. 222 c.p.; si veda Corte Costituzionale, sentenza 8 luglio 1982 n. 139).

Completa la disciplina in materia l’art. 89 c.p., che si occupa del vizio parziale di mente e ci dice: “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’ intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”. Anche in questo caso è previsto un eventuale ricovero in caso di pericolosità sociale (art. 219 c.p.; Corte Costituzionale, sentenza 15 luglio 1983 n. 249).

Entrambi gli articoli di legge fanno riferimento alle infermità senza chiarire cosa debba intendersi per tale. Non resta quindi da chiedersi: quali sono queste infermità? Ci sono due scuole di pensiero: la prima, quella più datata, sostiene che le anomalie capaci di influire sulla capacità d’intendere e di volere sono unicamente le malattie mentali in senso stretto (insufficienze cerebrali e psicosi acute croniche), la più recente, invece, ricomprende nel concetto di infermità anche le nevrosi e le psicopatie gravi.

La diatriba è stata risolta dall’importante sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 del 2005, con la quale si è stabilito che i disturbi della personalità possono escludere o scemare grandemente la capacità d’intendere e di volere, ma solo se sono di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa. Non assumono rilievo ai fini dell’imputabilità le altre “anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestono i cosiddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente. È necessario, poi, che sussista un nesso eziologico tra il disturbo mentale ed il fatto di reato, così da ritenere il secondo casualmente determinato dal primo. In sostanza, il disturbo mentale può ritenersi responsabile del comportamento del soggetto autore di reato, soltanto quando le sue caratteristiche siano strettamente correlate col reato stesso.

In conclusione, la figura del serial killer risulta, oggi, ben delineata sia sotto un profilo criminologico che giuridico. Tuttavia, continua ad essere oggetto di studio, discussione e confronto tra il mondo psichiatrico e quello forense. Forse ciò che più desta preoccupazione nell’opinione pubblica è l’insospettabilità dei soggetti dietro i quali si celano gli assassini seriali.

Ciò che mi colpisce di più è che tante cose terribili vengono commesse da persone che non appaiono affatto terribili”

McEwan, 1978

Veronica Capuano

Info

 

Gloria Rossi

Info

Giurisprudenza di riferimento

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 25 gennaio 2005, n. 9163. Disponibile in rete all’indirizzo: http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=407

Bibliografia

Holmes R. e De Burger, J.( 1988), Serial Murder.

Douglas J. (1992), Crime Classification Manual.

Newton M. (1992), Serial Slaughter.

Massaro G.(2002), La figura del Serial Killer tra diritto e criminologia.

De Luca, R. e Mastronardi, M.V. (2013), I Serial Killer.

Scarpa F.(2005),”Gli ospiti dei manicomi giudiziari”, in Cendon, P., (a cura di), I diritti della persona.

Andreoli V. (a cura di), Anatomia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari italiani. Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali, 2002

Markowitz, F. E. (2011), “Mental illness, crime and violence: risk, context and social control”, in Aggressive and Violent Behaviour, n.16

Frances, A. e Ross, R. (2004), DSM-IV-TR Case Studies, Guida Clinica alla Diagnosi Differenziale.

McEwan, (1994), Il giardino di cemento, Tascabili Enaudi, Torino.

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