Unioni civili : le sei cose da sapere sulla legge Cirinnà

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Dopo una lunga discussione in Camera e Senato, la legge sulle unioni civili è stata approvata anche in Italia.

L’Italia era l’unico Paese dell’Europa Occidentale a non riconoscere le unioni civili tra persone omosessuali. Infatti per anni si è cercato di arrivare ad una forma di riconoscimento delle unioni civili, senza riuscire a fare approvare alcun testo di legge in Parlamento. Le coppie omosessuali risultavano così discriminate dallo Stato italiano.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo aveva letteralmente inveito contro l’Italia, affermando che [… ] “la tutela attualmente disponibile in Italia per le coppie omosessuali non solo fallisce nel provvedere ai bisogni chiave di una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non è nemmeno sufficientemente affidabile.”[1]

Per questo motivo, dopo una lunga discussione, la legge Cirinnà ha provato a colmare questo vuoto normativo. Ecco i passaggi fondamentali del testo approvato.

  • Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono ora costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile.
  • Costituita una nuova unione civile, i partner assumono gli stessi diritti e doveri, dovendo provvedere reciprocamente al mantenimento morale e materiale dell’altro, nonché alla coabitazione.
  • Si applicano gli stessi diritti successori dedicati prima solo ai matrimoni tra persone di sesso opposto.
  • Sono disciplinate, e quindi riconosciute, anche le convivenze di fatto; così come per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, intesi come due individui maggiorenni uniti da legami affettivi di coppia, che devono assistersi reciprocamente materialmente e moralmente.
  • La reciproca assistenza si intende anche in regime penitenziario, equiparandosi completamente ai diritti propri dei coniugi. In caso di malattia e ricovero, i conviventi hanno diritto di visita e a ricevere informazioni personali del convivente, e un convivente può designare l’altro come rappresentante legale, per decidere in materia di salute come ad esempio, nella scelta di intraprendere una cura piuttosto che un’altra o nella scelta di donare gli organi. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite può continuare ad abitarvi fino a due anni (in ogni caso, non oltre i cinque anni), fino a tre se sono presenti figli minori o disabili.
    • I rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto posso essere disciplinati attraverso un contratto di convivenza, stipulato presso un notaio in forma pubblica.
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Scompare dal testo definitivo della legge la stepchild adoption, intendendo con questo termine preso in prestito dal linguaggio anglosassone la possibilità di adottare il figlio biologico o adottivo del partner. La stepchild adoption si distingue dall’adozione: quest’ultima, infatti, è un istituto previsto per il minore in situazione di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da chi comunque dovrebbe provvedervi; l’adozione intende dunque fornire al minore una famiglia che sia idonea a mantenerlo, educarlo ed istruirlo.

 

A questo punto possiamo chiederci: quali sono le posizioni degli altri Paesi Europei a riguardo?

Nel Regno Unito, ad esempio, l’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali è stata legalizzata dall’Adoption and Children Act del 2002[2] e dall’Adoption and Children (Scotland) Act del 2007[3].

In Spagna è stato esteso dal 2005 la possibilità di sposarsi anche alle coppie omosessuali, rendendo possibile l’adozione di minori, oltre che la stessa stepchild adoption.[4]

A Malta, le coppie conviventi possono accedere alla civil union, una registrazione civile della coppia, che permette di avere gli stessi diritti dei coniugi, inclusa l’adozione dei minori.[5]

Si riscontra la mancanza di una normativa ad hoc per coppie omosessuali in Polonia, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Romania.

Non si poteva più ignorare il fatto che un’intera categoria di individui (omosessuali o eterosessuali che siano) non vedeva riconosciuto alcun diritto. Difatti, i conviventi, nonostante fossero legati da rapporti stabili, non potevano essere equiparati secondo la legge italiana a coloro i quali decidevano di contrarre matrimonio.

Ora è possibile. Resta da chiedersi: è stato fatto abbastanza per la completa civilizzazione di questo Paese?

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Olga Aloise – Collaboratrice

Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università della Calabria

 

 

Sitografia:

Senato Italiano, http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46051_testi.htm

Decreto Cirinnà, http://www.monicacirinna.it/?jjj=1457341103264

Altalex, http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2014/07/04/adozione

[1] Internazionale,  http://www.internazionale.it/notizie/2015/07/21/italia-unioni-gay-riconoscimento-corte-europea

[2] Sito istituzionale Gran Bretagna, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/contents

[3] Sito Istituzionale Gran Bretagna, http://www.legislation.gov.uk/asp/2007/4/section/31

[4] Sito Istituzionale Spagna, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l13-2005.html

[5] Sito Istituzionale Malta, http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26024&l=1

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