Revenge Porn: Codice Rosso!

Il revenge porn è un importante fenomeno di cyber-vittimizzazione, ma soprattutto un reato. Si verifica quando immagini sessualmente esplicite che erano state precedentemente catturate col consenso della persona o da essa stessa inviate (il cosiddetto sexting), vengono trasmesse a un pubblico più ampio, ma stavolta senza il suo consenso (Mckinlay & Lavis, 2020; L. 69/2019).

Le conseguenze psicologiche per la vittima sono piuttosto pesanti da elaborare, poiché si ritrova non solo costretta ad assistere alla diffusione indiscriminata della propria intimità, ma anche a dover fronteggiare un’inevitabile reazione sociale. Il revenge porn, infatti, tende ad accompagnarsi al victim blaming, cioè la colpevolizzazione della vittima. Secondo uno studio di Tahlee Mckinlay e Tiffany Lavis (2020) avente come oggetto vittime di sesso femminile, la stigmatizzazione è in relazione diretta col grado di nudità: più la donna vittima di revenge porn appare nuda nei contenuti diffusi in rete, più gli osservatori tendono a giudicarla come biasimevole e promiscua.

Uno studio condotto nel 2016 da Samantha Bates, ha analizzato le conseguenze psicologiche specifiche del revenge porn sulla vittima. Nelle donne oggetto del campione sono stati riscontrati esiti come perdita di fiducia nelle relazioni, depressione, ansia, disturbo post-traumatico da stress (PTSD) e ideazione suicidaria. I risultati di questo studio rivelano la gravità del revenge porn, l’impatto devastante che ha sulla salute mentale delle vittime e mostra anche notevoli somiglianze tra il revenge porn e la violenza sessuale.

La legge

Secondo il codice penale italiano, fino all’estate 2019 il revenge porn non era considerato reato. Fu nel luglio 2019, allo scopo di garantire una maggiore completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, che il Parlamento italiano rispose con una legge, nota come “codice rosso”.

Con questo termine s’intende la legge n. 69 del 19 luglio 2019, che è andata ad apportare modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. È stato appunto il codice rosso, in Italia, a dichiarare il revenge porn un reato. La legge 69/2019, infatti, sanziona specificatamente la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate.

L’art.10 comma 1 di tale legge, ha inserito una nuova disposizione all’interno del codice penale italiano, cioè l’art. 612 ter, “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

Tale reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e una multa da 5mila a 15mila euro. La pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. Ciò vale anche per chi, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde questi contenuti sessualmente espliciti e destinati a rimanere privati senza il consenso delle persone interessate. Se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva (anche cessata) o mediante l’impiego di strumenti informatici, ciò va a costituire un aggravante (L. 69/2019).

Nell’ottica di una maggiore tutela della vittima di violenza domestica e di genere, il codice rosso ha introdotto anche altri reati:

  • la costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni, aggravato quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero;
  • la deformazione dell’aspetto della persona tramite lesioni al viso, sanzionata con la reclusione da otto a quattordici anni e con l’ergastolo se la condotta in questione esita nella morte della vittima;
  • la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, punito con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Non solo, ma questa legge ha anche inasprito le sanzioni per alcuni reati, come la violenza sessuale, gli atti sessuali ai danni di minorenni, lo stalking, l’omicidio (viene esteso il campo di applicazione delle aggravanti relative all’omicidio aggravato dalle relazioni personali) e il maltrattamento contro familiari e conviventi. A tal proposito, ricordiamo l’art.1 della dichiarazione dell’ONU concernente l’eliminazione della violenza delle donne, il quale definisce “violenza contro le donne” ogni atto che rientra in tutte quelle forme di violenza psicologica, fisica e sessuale (Charlesworth, 1990).

Tutti questi reati hanno un grande impatto psicologico sulle vittime, tanto da sfociare, secondo uno studio di Kekelidze e collaboratori (2019), in disturbi come depressione, ansia, abuso di sostanze e disturbo post-traumatico da stress (PTSD).

In conclusione, la legge 69/2019 ha come obiettivo quello di garantire una maggiore tutela alle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, commessi in contesti familiari o comunque in relazioni di convivenza, andando ad assicurare una maggiore tempestività nell’adozione degli interventi cautelari e preservare l’incolumità delle vittime di violenza domestica e di genere.

 

Gloria RossiGloria Rossi

Info

 

 

 

Bibliografia

Bates S., (2016), “Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors”, in Feminist Criminology 1

Charlesworth H., (1990), “The UN Declaration on Violence Against Women”, in Social Justice 17

Kekelidze Z.I., Kachayeva M.A., Kharitonova N.K., Vasianina V.I., Shishkina O.A., Skibina N.V., Nazarova L.N., (2019), “Medical aspects of domestic violence against women and girls (review)”, in Probl Sotsialnoi Gig Zdravookhranenniiai Istor Med

Mckinlay T., Lavis T., (2020), “Why did she send it in the first place? Victim blame in the context of ‘revenge porn”, in Psychiatry Psychology and Law 3

Selic P., Pesjac K., Kersnik J., (2011), “The prevalence of exposure to domestic violence and the factors associated with co-occurrence of psychological and physical violence exposure: a sample from primary care patients”, in BMC Public Health 

Giurisprudenza di riferimento

Art. 612 ter codice penale – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Legge 19 luglio 2019, n. 69 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

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